Plusvalenze San Marino: calcolo dell'imposta
San Marino tassa le plusvalenze di un investitore privato ai sensi dell'art. 41 della Legge 166/2013 con un'aliquota separata fissa: 10% dal 2026, 8% prima. Azioni, fondi e cripto-attività si compensano tra loro nell'anno e un saldo negativo va perso. Gli immobili sono tassati solo se posseduti da non più di cinque anni, e i lotti si abbinano con il metodo LIFO, cioè gli ultimi acquistati sono i primi ceduti.
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Aliquote aggiornate al 30 settembre 2026, tratte da Legge 166/2013 sul sito del Consiglio Grande e Generale e dalle fonti citate in ciascuna scheda.
Regole in vigore
Le aliquote dietro il risultato
Imposta separata sulle plusvalenze dell'art. 41 per anno
| Periodo d'imposta | Azioni, fondi | Cripto | Immobili | Metalli preziosi |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8% | Nessuna imposta | 8% (posseduti da non più di 5 anni) | Nessuna imposta |
| 2022 | 8% | Nessuna imposta | 8% (posseduti da non più di 5 anni) | Nessuna imposta |
| 2023 | 8% | Nessuna imposta | 8% (posseduti da non più di 5 anni) | 8% dal 31 agosto |
| 2024 | 8% | Nessuna imposta | 8% (posseduti da non più di 5 anni) | 8% |
| 2025 | 8% | 8% oltre 2000 € | 8% (posseduti da non più di 5 anni) | 8% |
| 2026 | 10% | 10% oltre 2000 € | 10% (posseduti da non più di 5 anni) | 10% |
| 2027 (pianificazione) | 10% | 10% oltre 2000 € | 10% (posseduti da non più di 5 anni) | 10% |
Regole ed esenzioni
| Regola | Valore |
|---|---|
| Norma | Art. 41 e art. 13 della Legge 166/2013 (IGR), imposizione separata fuori dalla scala progressiva |
| Azioni e partecipazioni (art. 41, comma 1, lett. b) | Tassabili qualunque sia il periodo di possesso, quotate o non quotate |
| Fondi e strumenti finanziari (art. 41, comma 1, lett. c) | Stessa aliquota delle azioni |
| Cripto-attività (art. 41, comma 1, lett. d-ter) | Tassabili dal periodo d'imposta 2025; i primi 2000 € del saldo netto dell'anno sono esenti |
| Immobili (art. 41, comma 1, lett. a) | Tassabili solo se posseduti da non più di cinque anni; abitazione principale e beni ricevuti in successione esenti |
| Metalli preziosi da investimento (art. 41, comma 1, lett. c bis) | Tassabili dal 31 agosto 2023 |
| Minusvalenze (art. 41, comma 6) | Azioni, fondi e cripto-attività si compensano nell'anno; un saldo negativo va perso |
| Abbinamento dei lotti (art. 41, comma 4) | Si considerano ceduti per primi i titoli acquistati in data più recente (LIFO) |
| Dichiarazione | Da presentare entro il 31 luglio dell'anno successivo |
Domande
Domande sulle plusvalenze a San Marino
Qual è l'aliquota dell'imposta sulle plusvalenze a San Marino?
Le plusvalenze di un investitore privato pagano un'imposta separata fissa del 10% dal periodo d'imposta 2026 e del 8% dal 2021 al 2025. L'art. 41 della Legge 166/2013 include le plusvalenze nell'imposizione e l'art. 13, come sostituito dalla Legge 141/2025, fissa l'aliquota. La plusvalenza non entra mai nella scala progressiva dell'imposta generale sui redditi, quindi il tuo stipendio non cambia l'aliquota.
Esiste un periodo di possesso che rende esenti le plusvalenze su azioni?
No. Una plusvalenza su azioni, partecipazioni e fondi è tassabile qualunque sia il periodo di possesso. Solo gli immobili hanno un test sul possesso: terreni e fabbricati sono tassati se posseduti da non più di cinque anni.
A San Marino posso dedurre le minusvalenze?
Sì, nell'anno. Plusvalenze e minusvalenze su azioni, fondi e cripto-attività si compensano in un unico paniere ai sensi dell'art. 41, comma 6. Un saldo negativo non può essere riportato negli anni successivi. Le minusvalenze su immobili e metalli preziosi non danno diritto ad alcuna compensazione.
Le cripto-attività sono tassate a San Marino?
Sì, dal periodo d'imposta 2025. Il Decreto Delegato 138/2024 ha inserito le cripto-attività nell'art. 41 ed esenta i primi 2000 € del saldo netto annuo delle plusvalenze in cripto. Lo scambio tra cripto-attività con le stesse caratteristiche non è un evento imponibile. Le plusvalenze in cripto prima del 2025 non sono tassate.
Quando la vendita di un immobile è esente?
Una vendita dopo il quinto anniversario dell'acquisto resta fuori dall'art. 41, comma 1, lett. a. La vendita è esente anche quando l'immobile è stato la tua abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso o l'hai ricevuto in successione. Una vendita proprio nel giorno del quinto anniversario è ancora tassabile.
Quale metodo di costo usa San Marino?
Il LIFO. L'art. 41, comma 4, considera ceduti per primi i titoli acquistati in data più recente. Se i titoli sono depositati presso un intermediario sammarinese autorizzato ai sensi della LISF, il costo è invece il costo medio ponderato di ciascuna categoria omogenea.
Quali altre imposte si pagano quando vendo un immobile?
Su un trasferimento si applicano l'imposta di registro del 2,5% del valore e l'imposta di trascrizione di 70 EUR più l'1% del valore, sia che tu realizzi un utile sia che tu subisca una perdita. Una prima casa idonea fino a 200 metri quadrati paga un'imposta di registro fissa di 70 EUR. Il trasferimento di quote societarie con atto documentato paga un'imposta di registro dello 0,75%. Nessuna di queste è un'imposta sulle plusvalenze.
Quando devo presentare la dichiarazione e pagare?
La dichiarazione per un anno solare va presentata entro il 31 luglio dell'anno successivo. Una dichiarazione presentata nei trenta giorni successivi è valida con una sanzione; oltre quel termine è nulla.
San Marino ha l'IVA?
No. San Marino applica un'imposta monofase sulle merci importate e un'imposta complementare sui servizi. Per gli scambi con l'Italia si applica l'IVA italiana in base all'unione doganale.