Tasse Città del Vaticano: calcolo delle plusvalenze
Il calcolo è breve: lo Stato della Città del Vaticano non ha un'imposta personale sulle plusvalenze, quindi l'imposta sul tuo guadagno da investimento è zero. Per azioni, fondi, cripto-attività e immobili, una cessione privata non comporta alcuna imposta sul guadagno, qualunque sia il periodo di detenzione. La posizione la stabilisce la legge dello Stato: l'elenco ufficiale della legislazione non contiene alcuna legge sul reddito o sulle plusvalenze, e la legge sulle fonti del diritto, Legge N. LXXI del 1° ottobre 2008, fa applicare la legislazione italiana solo dove il Vaticano l'ha espressamente recepita, cosa che non ha mai fatto per alcuna norma tributaria.
Verificato al 30 settembre 2026 su l'elenco ufficiale della legislazione del Governatorato e l'Accordo monetario tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano.
Regole in vigore
Le aliquote dietro lo zero
Cosa paghi quando vendi
| Attività | Imposta sul guadagno |
|---|---|
| Azioni (investimento personale) | Nulla. Nessuna legge vaticana tassa il guadagno di una persona fisica su azioni, quotate o non quotate |
| Cripto-attività | Nulla sul guadagno |
| Fondi ed ETF | Nulla sul guadagno |
| Immobili (investimento personale) | Nulla sul guadagno |
| Immobili all'interno dello Stato | Le alienazioni di immobili vaticani richiedono l'autorizzazione del Governatore ai sensi della legge del 1929 sull'ordinamento economico, un controllo sull'operazione, non un'imposta su ciò che ne ricavi |
| Beni e servizi | L'IVA è applicata attraverso gli accordi monetari con l'Italia, sulle forniture e non sui guadagni. L'aliquota applicata dal Vaticano deriva da quella catena di convenzioni e nessuna pagina vaticana o dell'UE ne pubblica il valore, quindi qui non ne viene indicato alcuno |
Le tabelle sono generate dai dati di fonte verificati, acquisiti il 30 settembre 2026, e ciascuna rimanda alle pagine delle autorità indicate sopra. Per gli oneri che passano dagli accordi monetari non viene indicata alcuna aliquota, perché le fonti ufficiali non ne pubblicano una per il Vaticano.
Domande
Domande sulle plusvalenze in Città del Vaticano
La Città del Vaticano ha un'imposta sulle plusvalenze?
No. L'elenco ufficiale della legislazione del Governatorato, l'inventario delle leggi in vigore nello Stato, non contiene alcuna legge sul reddito né sulle plusvalenze. Un'imposta sui residenti dovrebbe essere una legge promulgata per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o dalla Pontificia Commissione, e una legge simile non esiste. Che tu venda azioni dopo una settimana o un immobile dopo vent'anni, il guadagno in sé non è tassato.
Perché non si applica l'imposta italiana sul reddito?
Perché la legge vaticana non la recepisce. La legge sulle fonti del diritto in vigore, Legge N. LXXI del 1° ottobre 2008, stabilisce che la legislazione italiana si applica solo in via suppletiva e solo dopo un atto espresso di recepimento della competente autorità vaticana. Il materiale italiano effettivamente recepito è diritto civile, processuale e amministrativo enumerato: il codice civile, i codici di procedura, le norme su poste, telecomunicazioni, brevetti, veicoli e sanità pubblica. In quell'insieme non c'è alcuna norma tributaria, quindi l'imposta italiana sul reddito e quella sulle plusvalenze non sono legge vaticana.
Le cripto-attività sono tassate in Città del Vaticano?
Non come plusvalenza. Lo Stato della Città del Vaticano non ha un'imposta personale sul reddito né una legge sulle plusvalenze, e nessuna legge vaticana raggiunge le cripto-attività di un privato. Gli oneri che esistono nella vita economica dello Stato, come l'IVA tramite gli accordi monetari con l'Italia, colpiscono le forniture di beni e servizi, mai il guadagno netto di un investitore.
E chi paga le tasse anche altrove?
La cittadinanza e la residenza vaticane derivano da un incarico, una dignità, un impiego o un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del Trattato Lateranense, e i residenti conservano la nazionalità del proprio Stato. Qualsiasi imposta sul reddito che la stessa persona deve all'Italia o a un terzo Stato è la legge di quello Stato applicata alla persona, non un onere vaticano. Lo zero qui è quello del Vaticano.